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Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

Questo ente non ha attive procedure di cui all'oggetto.

Descrizione

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

Si pubblicano, in base all’art.26 del Dlgs 33/2013, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e provati. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti di importo superiore a mille euro. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, se si ricavano informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale.

Questo ente non ha attive procedure di cui all’oggetto.

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