Amministrazione Trasparente: Bandi di Concorso

Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

SEZIONE NON DI PERTINENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN QUANTO IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE AVVIENE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO GRADIUATORIE RIFERITE AD ORDINENZE MINISTERIALI E NON A BANDI DI CONCORSO EMANATI DA CIASCUNA SCUOLA

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